40 thoughts on “Dottore in Infermieristica: Facciamo chiarezza…

  1. perchè dite che chi ha solo il diploma regionale, riconosciuto equipollente non può utilizzare il titolo di dottore?

    Gli infermieri in possesso di diploma e di maturità hanno accesso alla formazione post laurea, master di primo livello. Il titolo di dottore possono usarlo? Non hanno la laurea, ma un titolo equipollente e un titolo di formazione post base.

    Ci sono addirittura università on line che fanno accedere infermieri senza maurità ai master di primo livello, perchè in effetti la legge riconosce il vecchio titolo equipollente e quindi valido per l’accesso al master!
    Saluti
    Paola Obbia

  2. Ehmmm scusate credo sia il caso di fare ulteriore chiarezza….
    Il titolo di dottore spetta solo a chi è in possesso di una laurea. Punto.
    la legge Gelmini non c’entra nulla con questo discorso.
    L’equipollenza è a fini lavorativi (cioè si può continuare a lavorare anche solo con il diploma regionale) ed ai fini della formazione post base. L’equipollenza NON regala titoli accademici di nessun genere.
    Per quanto riguarda le università che accettavano studenti senza titolo di scuola superiore come studenti di master, hanno dovuto smettere a seguito di una circolare ministeriale molto chiara in merito.
    Kim

    1. sig Kim, magari la cosa non le sara’ gradita ma il decreto Gelmini parla chiaro il titolo accademico di “dottore” spetta a tutti i possessori dei titoli equipollenti.

      1. Beh di fatto se un diplomato che non ha visto l univerdita nemmeno da lontano, puo accedere a un master universitario, quslcuno regala titoli accademici. O sbaglio?

  3. Questa frase pubblicata nell’articolo e quindi sbagliata, “Un diplomato infermiere, dunque, ha comunque diritto al titolo di dottore.”
    NON È ASSOLUTAMENTE VERO CHE UN INFERMIERE CON IL SOLO DIPLOMA REGIONALE POSSA USARE IL TITOLO DI DOTTORE.
    In base invece al decreto interministeriale 11 novembre 2011 che potete trovare qui http://www.cipur.it/Varie/…/decreto11nov11.pdf possono usare il titolo di dottore coloro che sono in possesso del diploma universitario in infermierstica. Nel pdf trovate anche le tabelle precise.
    Kim

  4. Non sono d’accordo. Il ciclo universitario 3+2 permette la dicitura di dottore altrimente si è dottore equipollente che suona leggermente risibile.
    Per quanto riguarda i master on line si apre uno scenario apocalittico perchè l’interesse principale è di far cassa mentre poteva essere un’occasione per chi ha difficoltà nella frequenza alle lezioni. Se non sei diplomato il titolo conseguito non è valido ed è facilmente impugnabile se casomai si riuscisse a spendere.

  5. Non sono daccordo. Equipollenza nel senso di lavoro inteso come infermiere diplomato è uguale a infermiere laureato come cosice dentologico, figura professionale ecc ma non a livello accademico! Altrimenti la legge avrebbe un controsenso, mi spiego: se la normativa attuale nazionale dice è Dottore chiunque possegga una laurea… E quindi ha anche un diploma…Chi avrebbe un diploma Universitario o altri titoli equipollenti e si lo stesso infermiere ma ceramente non ha magari il diploma di maturità o anche la laurea… Quindi come possiamo definirlo Dottore anch’egli? Articolo errato mi spiace.

    1. In termini giuridici il concetto di equipollenza e’ superiore a quello di equivalenza. L’equipollenza di un titolo infatti viene sancita da uno specifico provvedimento legislativo che ne determina lo status .Molti titoli equivalenti infatti a differenza di quelli equipollenti non consentono l’accesso ad alcuni percorsi formativi.

  6. mah , io ho quasi 60 anni ed esercito dal 1978 , primo corso regionale Diploma Infermiere Professionale di durata triennale . L’ho conseguito dopo la Maturità Scientifica . Sin dal 2000 è stata chiara l’equipollenza al DU ai fini di esercizio professionale e formazione post base ( purché in possesso soggettivo anche del prerequisito di maturità quinquennale indispensabile da sempre per ogni accesso universitario) . Nonostante ciò assistemmo ad una ridicolo florilegio di inviti a convalidare il titolo professionale posseduto tramite vari esami integrativi e fantasiose procedure allo scopo di renderlo “proprio uguale” al DU. al punto che si è dovuto aspettare il 2012 perchè fosse ribadito nel “Gelmini ” che no non avevamo bisogno di fare niente . Ma va ? eppure era scritto in italiano corrente . Poi si iniziato l’appassionante “dibattito” del finalmente tutti dottori . E perché mai sarà così esiziale per la qualità della professione o del singolo professionista? Sempre la Gelmini , o meglio i tecnici hanno si esteso l’equipollenza anche con possibilità di usare il titolo di dottore ai frequentanti il DU e le scuole dirette a fini speciali , perché per queste e solo per queste sin da allora il prerequisito era il possesso di maturità quinquennale. Per avere una laurea , da sempre devi prima avere una maturità . Noi siamo il paese delle sanatorie ma le virgole nei commi delle leggi sono fondamentali. Così come la giurisprudenza. Sono molto contenta che da anni si vada all’università , da maggiorenni e diplomati quinquennali e ci si laurei dottori in infermieristica . Ma io continuerò a non usare un titolo che non ho conseguito ai sensi delle vigenti norme , per rispetto di chi l’ha conseguito , della sostanza della professione che esercito e perché non mi risulta affatto che sia questo lo spartiacque fra i colleghi ai quali affiderei la mia vita e quelli che radierei . Infermiere è un onore. La parola giusta per definire la professione. Buone cose a tutti

  7. Buongiorno, in data 9 giugno 2015 ore 12.55 ho inviato una mail di chiarimenti al vostro sito ‘direzione@infermieri-italia.it’, per cortesia, vorrei avere una risposta/parere legale da girare al mio collegio. Il collegio IPASVI di Milano Lodi Monza e Brianza smentisce l’utilizzo del titolo accademico di dottore anche per i diplomati……Risponde che la legge 240 del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2 e qualsiasi altro…. è solo frutto di una sbagliata interpretazaione.

  8. Buongiorno,
    intanto vi ringrazio di aver risposto, ma considero comunque forviante le spiegazioni che avete riportato e a mio parere la questione rimane tutt’altro che chiusa.
    Ritengo inattendibili delle dichiarazioni cui non seguono nulla di scritto e che in ogni modo comprovi queste famose “sbagliate interpretazioni”.
    Non è possibile accettare un si dice, ho chiesto, mi hanno detto che esiste una circolare del Ministero che scrive a un collega……, le circolari anche del Ministero che rettificano una legge dello stato sono pubbliche e non private.
    Non è possibile accettare un abbiamo chiesto al Presidente in carica del collegio IPASVI Nazionale dr.ssa Mangiacavalli , la quale risponde confermo: “il titolo accademico di dottore spetta sono ai Laureati dal 2004”.
    A mio parere quello che si sostiene, essendo e rappresentando il Collegio IPASVI Nazionale un’istituzione, e se posto come l’interrogazione richiesta, certamente rilevante e importante, deve essere espresso e specificato anch’esso come atto pubblico e non verbalmente.
    Non è ammissibile:
    – sconfessare una legge dello stato che è la n 240 del 2010 art. 17 com. 1,2 operativa a tutti gli effetti;
    – sconfessare una dichiarazione ancora agli atti del Collegio Provinciale IPASVI di Gorizia;
    – sconfessare il Presidente dell’ ENPAPI dott. Schiavone, ancora in carica.
    Vi riporto l’indirizzo del Consiglio Universitario Nazionale, agganciato nel Link con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, riporta la nostra famosa Legge 240, i decreti attuativi ecc. riportando sempre il nostro famoso art. 17 com. 1 e 2 che anch’io riporto con le testuali e inequivocabili affermazioni:
    Legge 30 dicembre 2010, n. 240
    “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11
    ________________________________________
    TITOLO I
    ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

    Art. 17.
    (Equipollenze)
    1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
    2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
    3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
    4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.
    Sito Ufficiale del CUN
    Consiglio Universitario Nazionale
    https://www.cun.it/documentazione/provvedimenti-di-attuazione/
    Comunque, termino informandovi che ho dato mandato a un gruppo di avvocati associati di verificare il tutto, vedremo dov’è questa circolare del Ministero della Salute e come andrà a finire.
    La questione è ancora più aperta di prima.
    Ringrazio nuovamente e porgo a voi i miei più cordiali saluti.
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Vento Giuseppe Fabio

    1. Salve Signor Vento, alla stesura dell’articolo abbiamo avuto, come le ben sa, lo stesso “problema”. Il decreto da lei citato, riportata anche nell’articolo ci ha lasciato perplessi. Sottolineiamo che non esiste una circolare, ma una risposta ad una domanda posta da un professionista, e che dunque, per privacy, non ci è stato mostrato nient’altro che il testo. Inoltre noi stessi siamo in attesa di una comunicazione ufficiale della Federazione. Qualora avesse ulteriori sviluppi confidiamo nella sua partecipazione. A presto!

  9. Un infermiere professionale che ha fatto una scuola ai fini speciali che sia durata 2 o 3 anni puo entrare a un master universitario si o No?

    1. Il testo affermava che la qualifica di Dottore va solo a chi ha intrapreso la carriera Accademica, dunque solo ai Laureati.

      Infine, come ulteriore conferma, siamo riusciti ad intercettare la Presidente della Federazione IPASVI, Dr.ssa Mangiacavalli, ed abbiamo sottoposto la questione. Ricevendo una conferma di quanto scritto in questo articolo.

      A presto!

  10. L’unica interpretazione corretta, che puo’ anche non piacere, è quella della legge Gelmini, che mi sembra di semplice interpretazione. Poi “Presidenti intercettati”….. “informative anononime” direi che sono abbastanza ridicole. La legge è pubblicata in Gazzetta? Si. Quindi è legge dello stato. Punto

  11. Riporto la risposta di un avvocato sullo stesso quesito posto da un Educatore Professionale che aveva ottenuto il diploma da una scuola regionale nel 1992 e poneva il quesito sulla possibilità di usare il titolo di dottore.

    “Innanzitutto la ringrazio per avere agevolato il mio compito, segnalando la normativa applicabile alla fattispecie “de quo”.

    Posso confermare, nel modo più assoluto, le conclusioni della sua mail: può legittimamente fregiarsi del titolo di “dottore”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge Gelmini.

    Secondo il comma 2 della suddetta norma, i diplomati di cui al primo comma dell’articolo 17 (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) possono fregiarsi del titolo, anzi della qualifica accademica (per utilizzare l’espressione del legislatore) di dottore.

    La norma è particolarmente chiara e non lascia spazio a dubbi ovvero incertezze interpretative.

    Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
    Cordiali saluti.”

  12. Salve a tutti, ho posto il quesito ad uno studio legale della mia zona, i quali dichiarano senza ombra di dubbio che tutti i titoli equipollenti, naturalmente in presenza di una maturità, possono utilizzare il titolo di dottore.

  13. Ho letto attentamente tutte le varie discussioni. E’ bello essere chiamati “DOTTORI” , ma è ancora piu’ gratificante ricevere i compimenti, da parte dei pazienti, quando si esercita il nostro mestiere con qualita’.
    Forse la domanda che ci dovremmo porre è la seguente: i Dottori in infermieristica sono preparati come i loro colleghi che qualche anno fa’ facevano il corso regionale? Ho i miei dubbi!!

  14. Gent.mi colleghi

    quello che vi riporto a seguire è la sola realtà dei fatti che è quella legislativa.

    Ho sentito e anche pagato diversi avvocati su tutto lo stivale e tutti hanno convenuto sulla legittimità che un Infermiere Diplomato Regionale o DU (Diploma Universitario) può fregiarsi del titolo accademico di Dottore in Infermieristica.

    E’ il legislatore che lo ha deciso con la riforma Gelmini Anno 2010 Legge 240 art.17 comma 1 e 2 e questa legge non riguarda solo gli Infermieri Diplomati come categoria ma tutte le professioni sanitarie di allora.

    Segue:

    Ultimo PARERE LEGALE

    Equipollenza del titolo accademico dell’infermiere professionale con diploma delle scuole professionali

    Buongiorno, sono un Infermiere Professionale con diploma conseguito presso le scuole per infermieri professionali negli anni ’90. Sono a chiedere se per noi “vecchi” infermieri è legittimo il titolo di dottore, in virtù del D. M. 27/07/2000 e della più recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2. Faccio inoltre presente di essere in possesso di maturità tecnica quinquennale. Cordiali saluti
    RISPOSTA

    La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”. Sin dall’entrata in vigore del DM 27/07/2000, il tuo titolo di studio era considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”. Un’equipollenza praticamente a 360 gradi … meno un grado … l’impossibilità di presentarsi sul mercato del lavoro con il titolo di “dottore” ! A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l’articolo 17 comma 1 e 2, l’Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore.
    Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (Equipollenze)
    . I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
    2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
    3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
    4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.

    Confermo quello che hai scritto e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

    Cordiali saluti.
    Fonti:
    • LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario.
    • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
    • DM 27/07/2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

  15. Gent.mi colleghi

    quello che vi riporto a seguire è la sola realtà dei fatti che è quella legislativa.

    Ho sentito e anche pagato diversi avvocati su tutto lo stivale e tutti hanno convenuto sulla legittimità che un Infermiere Diplomato Regionale o DU (Diploma Universitario) può fregiarsi del titolo accademico di Dottore in Infermieristica.

    E’ il legislatore che lo ha deciso con la riforma Gelmini Anno 2010 Legge 240 art.17 comma 1 e 2 e questa legge non riguarda solo gli Infermieri Diplomati come categoria ma tutte le professioni sanitarie di allora.

    Segue:

    Ultimo PARERE LEGALE

    Equipollenza del titolo accademico dell’infermiere professionale con diploma delle scuole professionali

    Buongiorno, sono un Infermiere Professionale con diploma conseguito presso le scuole per infermieri professionali negli anni ’90. Sono a chiedere se per noi “vecchi” infermieri è legittimo il titolo di dottore, in virtù del D. M. 27/07/2000 e della più recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2. Faccio inoltre presente di essere in possesso di maturità tecnica quinquennale. Cordiali saluti
    RISPOSTA

    La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”. Sin dall’entrata in vigore del DM 27/07/2000, il tuo titolo di studio era considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”. Un’equipollenza praticamente a 360 gradi … meno un grado … l’impossibilità di presentarsi sul mercato del lavoro con il titolo di “dottore” ! A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l’articolo 17 comma 1 e 2, l’Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore.
    Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (Equipollenze)
    . I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
    2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
    3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
    4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.

    Confermo quello che hai scritto e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

    Cordiali saluti.

    Fonti:
    • LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario.
    • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
    • DM 27/07/2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

      1. Gentile Mirco, ho letto con interesse tutti i contributi che sono stati espressi ed è veramente difficile capire quale sia la verità. E’ indubbio che il diploma di Infermiere professionale non era rilasciato da una scuola diretta a fini speciali, è però altrettanto vero che il suddetto diploma è stato dichiarato equipollente ai diploma universitari previsti dalla L. 341/1990, molto prima della Legge Gelmini, e come molti legali evidenziano questo lo rende uguale al diploma universitario “(… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma…)”. Ci troviamo comunque di fronte ad una classica “Italianata” (come ben saprà, tutti i diplomi conseguiti in Spagna, prima della laurea, sono stati riconosciuti equipollenti con consegna ad ogni diplomato del diploma di laurea), in quanto si vengono a palesare dei veri controsenso, come per chi in possesso di un diploma di Infermiere Professionale e con Maturità, concluda un Master di primo livello, ed in base a quanto evidenziato nell’articolo non possa fregiarsi del titolo di dottore. Che dire….viva l’Italia..!!!

  16. La consulenza sopra riportata non è assolutamente attendibile in quanto presenta una svista sostanziale che falsa tutto il ragionamento.
    In particolar modo questa affermazione è priva di ogni fondamento:
    “La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”.

    Proviamo a fare ordine partendo da lontano:
    Le scuole per infermiere professionali sono state istituite nel 1925 con il Regio Decreto Legge n. 1832 e regolamentate nei contenuti didattici con il RDL 2330 del 1929. Allora erano le c.d. scuole convitto riservate soltanto alle donne fino al 1971 quando, con la legge 124, l’ammissione fu consentita ad allievi di ambo i sessi e senza obbligo di internato. Con la ratifica dell’accordo europeo sull’istruzione e formazione dell’infermiere, accordo del 1967, ma ratificato dall’Italia con legge n. 795 soltanto nel 1973, i programmi di studio e i criteri di accesso furono uniformati ai requisiti definiti a livello europeo. Questo tipo di formazione non avveniva in ambito universitario.
    La formazione di base degli infermieri responsabili dell’assistenza generale viene introdotta in ambito universitario con la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari (L. 341 del 1990) e l’istituzione, con decreto MURST del 2 dicembre 1991, del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche (DUSI).
    Il Dlgs 502 del 1992 (art. 6, comma 3) sancisce il definitivo passaggio in ambito universitario e la contestuale soppressione dei corsi previsti dal precedente ordinamento
    Con la riforma universitaria (DM 509 del 1999) l’accesso alla professione infermieristica avviene definitivamente tramite un percorso di laurea (triennale o di primo livello). Con le modifiche alla 509 attuate dal Dm 270 del 2004 a coloro che hanno conseguito la laurea viene attribuita la qualifica accademica di dottore.
    Equipollenze:
    Il D.M. 27/7/2000 identifica 3 percorsi formativi pregressi equipollenti al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ma non certo al riconoscimento del titolo accademico.

    1. Infermiere professionale come definito dal Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
    2. Infermiere professionale ex Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
    3. D.U. scienze infermieristiche ex Legge 11 novembre 1990, n. 341
    Il punto 1 uno fa riferimento alle c.d. scuole regionali di cui sopra, la cui attività è stata interrotta dalla 502/99
    Il punto numero 2 fa riferimento alle Scuole Universitarie Dirette a Fini Speciali. Ma, per quanto di mia conoscenza, i corsi di questa fattispecie ai quali avevano accesso gli infermieri non rilasciavano titolo abilitante, come avveniva per altre professioni (per es. Assistente sociale, Logopedista, Terapista della riabilitazione…). Nell’ambito delle scuole dirette a fini speciali l’offerta formativa rivolta agli infermieri era di tipo specializzante e per accedervi era necessario il diploma abilitante (come da RD 2330/1929), la maturità, esperienza professionale e il superamento di prove selettive. I corsi avevano durata biennale e avevano la funzione di preparare “personale dirigente e docente per le scuole infermieristiche a tutti i livelli e i servizi di assistenza infermieristica” La prima scuola del genere a essere istituita fu la scuola DAI (Dirigente Assistenza Infermieristica) della Sapienza nel 1965. Seguirono negli anni la Cattolica, Genova, Bologna, Milano dove i diplomi assunsero diverse denominazioni (IDD, DDSI).
    L’Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 prevede che:
    1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
    2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

    Occorre ribadire che chi ha il diploma di Infermiere Professionale acquisito negli anni ’90 (come me, del resto!) presso le cosiddette scuole regionali non rientra nella fattispecie di cui al comma 1. A conferma di ciò risulta dirimente il decreto attuativo (DM 11 novembre 2011, previsto dall’ art. 17, comma 4, della L. 240/2010), che ha la finalità di identificare l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali
    Nella Tabella 1 del decreto “Equiparazioni tra Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali Dpr n. 162/1982, Lauree delle classi Dm n. 509/1999 e Lauree delle classi Dm n. 270/2004” non è riportato fra i titoli equipollenti rilasciati dalle scuole ai fini speciali il titolo di infermiere. Per completezza di informazione l’unico titolo di scuole diretti a fini speciali riconosciuto equipollente alle classi di laurea “SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica” è quello di “Tecnico di terapia intensiva chirurgica” di cui personalmente non avevo conoscenza.

    Riassumendo:
    1. I titoli acquisiti secondo gli ordinamenti pregressi (c.d. scuola regionale e Diploma Universitario) sono equipollenti all’attuale diploma di laurea ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base (salvo il conseguimento del diploma di scuola superiore, ma qui si aprirebbe un’altra controversia enorme…)
    2. L’equipollenza al titolo accademico di dottore (ex L. 240/2010, art. 17) spetta soltanto a chi è in possesso di diploma universitari previsto dalla L. 341/1990. La fattispecie di equipollenza relativa alle Scuole dirette a fini speciali non è applicabile agli infermieri

    Per quanto sopra, a chi ha (soltanto) il diploma di infermiere professionale acquisito nelle scuole regionali secondo i contenuti e i criteri previsti dal Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 NON può essere riconosciuto il titolo accademico di dottore.

  17. Buongiorno, ho letto con molto interesse il contributo del sig. Caiazzo e ammetto che quello che dice non fa una piega, anzi è correttissimo. Per curiosità ho sentito un conoscente avvocato che ha implementato il tutto, ma in tal senso. Ovvero, la possibilità di appellarsi col titolo di dottore avviene non perché il vecchio corso avrebbe fatto parte delle “scuole dirette a fini speciali” (ed ecco che qui è corretto il ragionamento espresso dal sig. Caiazzo), ma bensì perché il vecchio titolo era già equipollente al DU, che a sua volta è stato reso equipollente alla laurea, con tutti gli onori del caso (grazie alla legge Gelmini), (si rammenta che la”equipollenza” è un grado più alto e completo rispetto all’ “equivalenza”). Mi ha detto che il legislatore non ha appositamente inserito la scuola del vecchio ordinamento in quanto sarebbe stata una ripetizione. (Giusto invece inserire il DU nel decreto attuativo). Data l’equipollenza col DU, non avrebbe avuto senso mettere l’infermiere col vecchio ordinamento.
    Si tratta della “proprietà transitiva” che nel diritto è presente quanto in matematica.
    Fondamentale è invece essere in possesso di un diploma di maturità.
    Leggendo poi su internet ho trovato un commento di un avvocato che sostanzialmente dice la stessa cosa, vista anche la domanda posta correttamente dall’interlocutore.
    Allego il link:

    https://www.studilegali.com/domande/titolo-dottore

    Cordiali saluti a tutti

    1. Stessa cosa mi è stata confermata dallo studio legale che ho interpellato; il vecchio titolo era già stato dichiarato equipollente al D.U. e quindi in base alla Gelmini equipollente a tutti gli effetti alla laurea, ivi compreso il titolo di dottore.

    2. Buonasera, ritengo che il legale, suo conoscente, abbia perfettamente ragione. Ho trovato sul web, questo parere legale su un quesito posto da un educatore professionale, che sostanzialmente si trova nella nostra posizione:

      ” Dopo un corso triennale alla scuola regionale umanitaria di Milano, ho conseguito nel giugno 1992 l’attestato di educatore professionale che mi ha consentito di svolgere la mia professione di educatore.
      Col D. M. 27/07/2000 il mio titolo è diventato equipollente al diploma universitario Con la legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 1 il diploma universitario è diventato equipollente alla laurea in educatore professionale.
      Chiedo cortesemente se anche il mio titolo che è equipollente al diploma universitario è diventato equipollente alla laurea pertanto posso usare il titolo di dottore (legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 2).
      In attesa di risposta vi invio cordiali saluti.

      RISPOSTA

      Innanzitutto la ringrazio per avere agevolato il mio compito, segnalando la normativa applicabile alla fattispecie “de quo”.

      Posso confermare, nel modo più assoluto, le conclusioni della sua mail: può legittimamente fregiarsi del titolo di “dottore”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge Gelmini.

      Secondo il comma 2 della suddetta norma, i diplomati di cui al primo comma dell’articolo 17 (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) possono fregiarsi del titolo, anzi della qualifica accademica (per utilizzare l’espressione del legislatore) di dottore.

      La norma è particolarmente chiara e non lascia spazio a dubbi ovvero incertezze interpretative.

      Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti.”

    3. Buonasera Massimiliano, ulteriore conferma della tesi del suo amico legale si trova in questa richiesta; si tratta di un educatore professionale, ma direi che il problema è uguale al nostro….il punto chiave è esattamente dove dice: ” (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) “:

      “Dopo un corso triennale alla scuola regionale umanitaria di Milano, ho conseguito nel giugno 1992 l’attestato di educatore professionale che mi ha consentito di svolgere la mia professione di educatore.
      Col D. M. 27/07/2000 il mio titolo è diventato equipollente al diploma universitario Con la legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 1 il diploma universitario è diventato equipollente alla laurea in educatore professionale.
      Chiedo cortesemente se anche il mio titolo che è equipollente al diploma universitario è diventato equipollente alla laurea pertanto posso usare il titolo di dottore (legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 2).
      In attesa di risposta vi invio cordiali saluti.

      RISPOSTA

      Innanzitutto la ringrazio per avere agevolato il mio compito, segnalando la normativa applicabile alla fattispecie “de quo”.

      Posso confermare, nel modo più assoluto, le conclusioni della sua mail: può legittimamente fregiarsi del titolo di “dottore”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge Gelmini.

      Secondo il comma 2 della suddetta norma, i diplomati di cui al primo comma dell’articolo 17 (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) possono fregiarsi del titolo, anzi della qualifica accademica (per utilizzare l’espressione del legislatore) di dottore.

      La norma è particolarmente chiara e non lascia spazio a dubbi ovvero incertezze interpretative.

      Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti.”

  18. buongiorno, mi sono diplomata infermiera nel 1995 alla triennale Croce Rossa Italiana, vorrei iscrivermi a psicologia ma non mi riconoscono gli esami di anatomia e fisiologia. assurdo. non è equipollente?

  19. Buonasera vorrei chiedere un’informazione mi sono diplomato Infermiere Professionale nel 1974,e nel 1978 ho conseguito l’abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica , dal 1974 ad oggi presto servizio come Coordinatore. Questi due titoli , sono equipollenti all’attuale titolo di Scienze Infermieristiche ?

  20. Buongiorno, ho letto con interesse tutti i vostri commenti; effettivamente come tutte le leggi in genere, anche in questo caso sono possibili molte interpretazioni. In linea teorica penso che anche i diplomati alle scuole regionali abbiano diritto al titolo di dottore in quanto equipollenti ai diplomi universitari, anni prima della legge Gelmini.
    Un classico controsenso potrebbe essere il seguente, e per questo pongo una domanda: un infermiere diplomato regionale, che consegue uno o più master universitari di I livello, pur avendo un titolo accademico superiore alla laurea, ma essendo equipollente può utilizzare il titolo di dottore?
    Grazie se qualcuno saprà rispondere.

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