Quando si parla di Professione Infermieristica, si tenta di localizzare dal lato giuridico il professionista che lavora presso una pubblica amministrazione. Sebbene sia ormai chiarito che l’Infermiere, tranne in specifiche situazioni che citeremo più avanti, non sia un Pubblico Ufficiale. La giurisprudenza e le varie sentenze hanno confermato, e talvolta dato per assodato, che l’Infermiere giuridicamente, nella sua azione professionale, va considerato come Incaricato di Pubblico Servizio.
Nella fattispecie, in talune situazioni e sentenze è capitato di vedere considerato il ruolo di Pubblico Ufficiale, all’Infermiere di Triage o ad alcuni Infermieri specialisti. Difatti il Pubblico Ufficiale, viene comunemente attribuito al Medico, a cui compete la diagnosi medica e la prescrizione e dunque il potere di certificazione.
La differenza, di conseguenza, è sottile ma presente ed è ritrovabile all’interno del Codice Penale, negli Articolo 357 e 358.
Quando parliamo dunque di Pubblico Ufficiale, faremo riferimento a quello che regolamenta l’articolo 357 del Codice Penale, che nello specifico recita:
Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Articolo 357 – Codice Penale
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Guardando invece all’Incaricato di Pubblico Servizio, stiamo identificando una ben chiara figura specifica regolamentata dal Codice Penale, Articolo 358.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Articolo 358 – Codice Penale
Alcune testate infermieristiche, hanno erroneamente o superficialmente scritto che la differenza sia quasi nulla, facendo riferimento al fatto che le ipotesi di reato risultano sostanzialmente uguali. Rimanendo in parte d’accordo, su quest’ultima affermazione, la differenza in realtà è decisamente sostanziale.
In primis, ricordiamo che un Infermiere, appena laureato ed ancora in cerca di occupazione, non è un Incaricato di Pubblico Servizio. Quello ruolo, viene ricoperto nell’agire e nello svolgere mansioni e prestazioni all’interno della Pubblica Amministrazione o nell’eventualità in campo sanitario privato convenzionato. Dunque il ruolo, non è meramente legato al tipo di professionista, ma alle azioni intraprese durante il proprio operato. Tematica fondamentale e centrale dell’articolo.
Inoltre, bisogna considerare che c’è una profonda differenza tra l’entità delle due figure, infatti, come descritto nel Codice Penale, il Pubblico Ufficiale è caratterizzato dal potere autoritativo e certificativo. L’Incaricato di Pubblico servizio invece è caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Questo ovviamente, fondamentalmente pone due importanti differenze tra i le due figure giuridiche, dove la prima ha potere certificativo e autoritativo e la seconda svolge azioni e prestazioni meramente d’ordine e materiale.
Ma cosa succede se parliamo di infermieri che lavorano in ambito privatistico?
L’articolo 359 del Codice Penale definisce anche questo frammento di realtà professionale. Nella fattispecie si considerano Persone Esercenti un servizio di pubblica necessità e recita:
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
Articolo 359 Codice Penale
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
Ulteriore attenzione deve però essere poi posta, su quelle che sono le strutture sanitarie private, ma convenzionate con il sistema sanitario nazionale e le azioni, non le cariche, che questi professionisti svolgono.
Ma cos’è la questione del DDL Antiviolenza per Professionisti Sanitari?
Con il DDL recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, si equipara la pena per chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private. Di seguito le modifiche apportate all’Articolo 583-quater del Codice Penale
“Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private”
Articolo 583-quater Codice Penale
Nonostante questa modifica, le critiche non sono mancate, prima e autorevole fu quella del noto Giurista e Infermiere Luca Benci che ne spiega le motivazioni in questo articolo di Quotidiano Sanità
Sperando di aver reso chiaro, una tematica spinosa, rimango a disposizione di eventuali chiarimenti.
Se ti è piaciuto l’articolo o hai domande, partecipa alla discussione e lascia un commento!
Fonti:
Incaricato di Pubblico Servizio – Wikipedia
L’incaricato di pubblico servizio – Studiocataldi.it
Interessante lavoro, lo sto condividendo