L’annosa questione dell’OSS che somministra Farmaci è stata affrontata più di una volta nel corso degli anni. Lo stesso Luca Benci, noto giurista e componente del Consiglio Superiore di Sanità, affrontò la questione in questo articolo nel 2019.
Il testo, viene più volte riproposto dai direttori di RSA, come prova a proprio favore, della liceità della somministrazione farmaci assegnata agli OSS.
La questione in realtà ha del ridicolo. L’articolo preso in questione, di cui consigliamo un’attenta lettura, nulla ha a che del vedere con la possibilità di somministrare farmaci da parte dell’OSS.
Infatti la questione affrontata, fa riferimento a due sentenze che cercano di fare chiarezza sul punto: quella del Tribunale di Verbania, con sentenza del 20 febbraio 2018 e quella della Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26 gennaio 2019.
L’interpretazione di tale disposto è diretta alla semplice azione di SUPPORTO della persona, che consiste nel PORGERE il farmaco all’assistito. L’articolo specifica sin dall’inizio, che l’attività di somministrazione è di competenza ESCLUSIVA dell’infermiere, richiedendo una specifica preparazione non propria dell’OSS.
Dunque paradossalmente, a sostegno delle proprie teorie, viene utilizzato un articolo che in realtà afferma totalmente l’opposto, sin dalla premessa.
Sembrerebbe non esserci nella testa di chi legge (e non di chi scrive), la comprensione del testo minima necessaria, per cogliere la differenza importante che intercorre tra somministrazione e assunzione dei farmaci.
Una differenza che va ricordato, è più che meramente semantica.
Sebbene non ritengo sia necessario spiegare quanto scritto dal noto giurista, essendo la sua interpretazione formalmente perfetta, mi limito a riportare quanto descritto nell’interrogazione del Luglio 2018, di Roberto Novelli e Claudio Pedrazzini nei confronti del Ministero della Salute, in proposito alla questione presa in esame.
[…] sulla base della normativa sopra esposta, tali compiti non possono confondersi con quelli ascrivibili alla professione sanitaria di Infermiere, che in qualità di responsabile dell’assistenza generale deve sovrintendere in ogni caso alle attività dell’Operatore Socio Sanitario e dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare…
Interrogazione Ministero della Salute Luglio 2018
Per chiunque volesse leggere la risposta per intero, allego il file:
In breve, per concludere, l’OSS non può somministrare farmaci o terapie farmacologiche al paziente.
Egli può “Aiutare, in sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto, per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”.
È giusto ricordare che l’articolo 348 del codice penale (Esercizio abusivo di una professione) recita:
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Art.348 Codice Penale